STATUTO DELLA FIAVET SICILIAApprovato dall’Assemblea straordinaria a Palermoil 22 dicembre 2021 |
TITOLO I: COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1 – Ordinamento generale: Ć costituita, secondo le leggi vigenti e senza scopi di lucro, lāASSOCIAZIONE REGIONALE SICILIANA DELLE IMPRESE DI VIAGGIO E TURISMO che ha durata indefinita ed associa imprese economiche legalmente autorizzate allāesercizio dellāattivitĆ di Agenzia di Viaggi e Turismo. |
Art. 2 – Denominazione e sede:
LāAssociazione aderisce alla Federazione Italiana delle Associazioni delle imprese di Viaggi e Turismo FIAVET di cui accetta senza riserve lo statuto ed il regolamento. Assume pertanto la denominazione āFIAVET SICILIAā con sede in Palermo e puĆ² istituire i propri uffici e/o sedi di rappresentanza. |
Art. 3 ā FinalitĆ :
LāAssociazione si propone, in via diretta a livello regionale e per il tramite della Federazione Nazionale FIAVET a livello nazionale o sovranazionale, i seguenti scopi: 1. rappresentare la Categoria degli Agenti di Viaggio e Turismo dellāarea di competenza nei rapporti con il Governo, le Istituzioni e gli Enti Amministrativi e politici locali; 2. attuare il riconoscimento giuridico e la tutela dellāattivitĆ professionale delle Imprese di Viaggi e Turismo dellāarea di competenza; 3. stipulare i contratti collettivi e gli accordi con le Organizzazioni Sindacali per lāarea di competenza, partecipando agli organismi paritetici costituiti in conformitĆ ; 4. tutelare gli interessi delle Imprese associate nel campo politico e in quello economico, giuridico e sindacale; 5. realizzare opera di assistenza e consulenza in favore delle Imprese associate; 6. svolgere ogni possibile azione per impedire concorrenza abusiva di imprese, di organizzazioni, di Enti pubblici e privati privi di autorizzazione per esigere il rispetto delle norme e disposizioni di legge regionali, nazionali e comunitarie in materia di attivitĆ turistiche; 7. rispettare e far rispettare i principi del Codice di Comportamento; 8. promuovere forme di propaganda e pubblicitĆ collettiva, nonchĆ© iniziative cooperativistiche ed economiche nellāinteresse delle Imprese associate, anche con la partecipazione in Enti, SocietĆ ed organizzazioni pubbliche e private allāuopo costituite o da costituirsi; 9. stabilire rapporti di collaborazione e di intesa con le Associazioni territoriali delle Imprese turistiche per il conseguimento di scopi comuni. 10. promuovere e realizzare opportune iniziative per la formazione professionale e lāaggiornamento tecnico dei giovani e del personale dipendente delle Imprese di Viaggi e Turismo, in collaborazione con Enti ed Istituti pubblici e privati, e con particolare riferimento agli aspetti riguardanti le nuove tecnologie introdotte o da introdurre nelle imprese al fine di un continuo miglioramento della qualitĆ dei servizi prestati. 11. collaborare con la pubblica amministrazione locale in ordine a progetti di legge e regolamenti riguardanti il turismo e la Categoria. 12. fornire a tutti gli associati in collaborazione con la Federazione Nazionale consulenze e servizi sia fiscali che professionali. 13. coordinare e dirigere il secondo livello di contrattazione dai contratti Nazionali di lavoro anche attraverso lāistituzione di una Commissione Regionale Sindacale 14. patrocinare e gestire anche attraverso i suoi strumenti operativi iniziative di comune interesse della categoria relative allo sviluppo del turismo in Sicilia a mezzo di progetti promozionali, studi e/o manifestazioni allāuopo individuate 15. designare i delegati che rappresentino gli operatori economici della categoria presso le organizzazioni pubbliche comunali, provinciali e regionali nonchĆ© i delegati rappresentanti dellāAssociazione nellāAssemblea Generale della Federazione 16. La FIAVET SICILIA ripudia qualsiasi forma di sfruttamento dei minori ai fini di prostituzione e pornografia e lāorganizzazione o propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attivitĆ di prostituzione ed aderisce ad ogni iniziativa utile ed opportuna per contrastare tale fenomeno. |
TITOLI II: SOCI
Art. 4 – Categorie ammesse: Sono Soci effettivi dellāAssociazione le Imprese legalmente autorizzate allāesercizio dellāattivitĆ di Agenzia di Viaggi e Turismo. LāAssociazione puĆ², altresƬ, associare le imprese turistiche in generale che svolgano attivitĆ turistiche nel territorio regionale e che siano regolarmente autorizzate. Possono, inoltre, essere rappresentati negli organi dellāAssociazione i rappresentanti dei Net Work, le guide turistiche, compagnie di trasporto aereo, navali, ferroviario e su ruote nonchĆ© uffici di propaganda turistica e le imprese delle ricettivitĆ alberghiere ed extra alberghiere. Sono soci onorari, senza diritto a voto: enti o persone fisiche che abbiano meritato per la loro azione, la gratitudine della Fiavet Sicilia o che, per loro natura o posizione, siano interessati alla vita ed allo sviluppo delle categorie. Lāadesione allāAssociazione si realizza, per le Aziende nella persona fisica del Titolare (proprietario o comproprietario) o del legale rappresentante, per Statuto o per delega degli organi rettori, nel caso di SocietĆ . La partecipazione agli organi e alle attivitĆ dellāAssociazione possono esser delegate, in questo caso, anche ad altro rappresentante appositamente designato. Non possono essere soci gli interdetti, i falliti, i colpiti da condanna penale per reati comuni, che non abbiano ottenuto la riabilitazione. I soci che, dopo la loro adesione, vengono a trovarsi nelle condizioni suddette, sono dichiarati decaduti e radiati dallāalbo sociale |
Art. 5 – Procedure per lāammissione:
Le domande di ammissione a socio completa di copia della propria Autorizzazione allāesercizio e di un certificato di iscrizione C.C.I.A.A. recente, devono essere presentate al Presidente che ne riferisce alla Giunta Esecutiva la quale decide in merito nella prima riunione e comunque entro trenta giorni dalla data della domanda, richiedendo, in caso di ammissione, il pagamento entro 15 giorni della relativa quota associativa in corso. Lāimporto della predetta quota verrĆ richiesto per intero, nel caso di nuove ammissioni avvenute da gennaio a giugno, mentre per le ammissioni nei mesi successivi verrĆ richiesto un importo ridotto del 30% dellāintero. Contro lāeventuale provvedimento di rigetto della domanda, ĆØ ammesso ricorso al Consiglio Regionale. Lāammissione dei soci onorari deve essere proposta, previo gradimento degli interessati, dalla Giunta Esecutiva allāAssemblea Generale, la quale puĆ², unitamente allāammissione, decidere la inclusione o no, di uno o piĆ¹ di essi nel Consiglio Direttivo. La durata dellāadesione allāAssociazione ĆØ annuale e sāāintende per lāanno solare. |
Art. 6 – Recesso:
LāAssociato ha possibilitĆ di recedere dallāAssociazione dandone comunicazione scritta 30 giorni prima della fine dellāanno solare. Le eventuali dimissioni inviate fin dallāinizio dellāanno successivo, non esulano lāassociato al versamento della quota associativa dellāanno in corso. |
TITOLO III: OBBLIGHI E SANZIONI
Art. 7 ā Obblighi: Lāadesione allāAssociazione comporta per i Soci tutti lāobbligo di attenersi alle previsioni ed ai principi dello Statuto dellāAssociazione, nonchĆ© lāimpegno a partecipare attivamente alle riunioni ed alle fasi della vita associativa, attenendosi alle relative decisioni ed adoprandosi per la piĆ¹ ampia collaborazione fra colleghi a tutti i livelli. |
Art. 8 ā Sanzioni:
Un Socio effettivo puĆ² essere escluso dallāAssociazione quando aderisca o collabori ufficialmente o di fatto con altro organismo sindacale di categoria, quando non ottemperi ai propri obblighi contributivi verso lāAssociazione o quando lāOrgano direttivo dellāAssociazione ravveda nel comportamento del Socio gli estremi di una grave e reiterata volontĆ contraria alle finalitĆ ed ai principi ispiratori dellāAssociazione. Eā fatta salva ogni ipotesi di azione di responsabilitĆ da parte dellāAssociazione contro il Socio escluso il quale, con i propri comportamenti, abbia arrecato danno o causato perdite allāAssociazione stessa. Lāesclusione dallāAssociazione puĆ² essere decisa dal Consiglio Regionale stesso con la maggioranza di tre quarti dei Consiglieri presenti. Le decisioni dovranno essere comunicate ai soci interessati nonchĆ© allāassemblea dei soci. Contro il provvedimento, il socio escluso potrĆ appellarsi alla Assemblea generale, trasmettendo il ricorso al Presidente entro un mese dalla comunicazione. Il socio escluso o che per qualsiasi altro motivo cessi di far parte dellāAssociazione, non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale. |
TITOLO IV : CONTRIBUTO E PATRIMONIO SOCIALE
Art. 9 Quote Associative: Il socio ĆØ tenuto al versamento della quota associativa. Lāammontare della quota stabilita, ogni anno, dalla giunta regionale, tenuto conto delle esigenze di bilancio della Associazione. Il suddetto ammontare, verrĆ altresƬ parametrato annualmente alla quota che Fiavet Sicilia sarĆ tenuta a corrispondere per ciascun socio, a Fiavet Nazionale e non potrĆ mai essere inferiore al 20% della medesima quota. Solo in situazioni di urgenza e gravi ĆØ rimessa allāassemblea dei soci la facoltĆ di ratificare o modificare la decisione assunta dalla giunta Regionale. Ove, per qualsiasi motivo, il Consiglio regionale non potesse stabilire tempestivamente lāammontare dei contributi, il socio ĆØ tenuto comunque al pagamento di una quota pari a quella dellāanno precedente. Il rinnovo dellāiscrizione si perfeziona con il pagamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo unitamente alla consegna degli eventuali ulteriori documenti che lāAssociazione vorrĆ eventualmente richiedere. Trascorso tale periodo e trascorsi altri 60 giorni, la Giunta Regionale prende le decisioni di competenza dandone notizia agli interessati. Oltre il provvedimento di esclusione dallāAssociazione di cui allāart. 8, la Giunta Regionale puĆ² autorizzare il Presidente Regionale ad adire le vie legali. Sia allāatto della prima iscrizione che del rinnovo, i soci effettivi dovranno inoltre comunicare per iscritto quale dei GRUPPI DI LAVORO previsti dallo Statuto regionale e Federale FIAVET rappresenta il loro prevalente ambito di attivitĆ , al fine di essere inseriti nel relativo inquadramento a livello regionale e nazionale |
Art. 10 – Patrimonio e Gestione
Il patrimonio Sociale ĆØ formato: a) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali; b) dai beni mobili ed immobili, dalle partecipazioni in SocietĆ strumentali al perseguimento degli scopi dellāAssociazione e comunque dagli incrementi patrimoniali che, per qualsiasi motivo e titolo, siano acquisiti dallāAssociazione. Le operazioni straordinarie di utilizzazione e destinazione del patrimonio sociale sono di competenza del Consiglio Direttivo dellāAssociazione e possono essere compiute solo in virtĆ¹ di decisioni espresse dellāAssemblea dei Soci. Per la ordinaria gestione dei fondi invece ĆØ competente la Giunta Regionale dellāAssociazione entro i limiti fissati dal bilancio preventivo disposto dal Consiglio Regionale ed approvato dallāAssemblea dei Soci. LāAssociazione puĆ² conseguire utili e/o avanzi di gestione ma non puĆ² in nessun caso procedere alla loro distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, nĆ© procedere alla distribuzione di fondi, riserve o capitali durante la vita dellāAssociazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. |
TITOLO V: ORGANI DELLāASSOCIAZIONE
Art. 11 – Organismi: Gli organi dellāAssociazione sono: a) LāAssemblea dei Soci b) Il Consiglio Regionale c) Il Presidente d) La Giunta Regionale e) Il Collegio dei Revisori f) Il Comitato dei Probiviri 2 Vice Presidenti – La Delegazione Provinciale – I Gruppi di lavoro (non sono organismi anche se ne fanno parte
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Art. 12 – Assemblea dei Soci:
LāAssemblea dei Soci ĆØ lāorgano sovrano dellāAssociazione. Essa ĆØ costituita da tutti i Soci effettivi e possono parteciparvi ā senza diritto di voto i Soci onorari ed aggregati. LāAssemblea dei Soci ĆØ convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo idoneo di comunicazione inviata con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione. Hanno diritto di voto i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun Socio ha diritto ad un voto e puĆ² essere portatore del voto di non piĆ¹ di un altro Socio per delega scritta. Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede dellāAssociazione, e potranno svolgersi anche in via telematica previa comunicazione a tutti i soci da parte degli organi preposti. |
Art. 13 – Funzioni dellāAssemblea:
LāAssemblea puĆ² essere ordinaria o straordinaria. LāAssemblea ordinaria si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta nellāanno entro il 31 marzo per: a) deliberare sulla politica generale fissando le linee programmatiche per il Consiglio Regionale; b) conoscere la relazione del Presidente, della Giunta Regionale e del Collegio dei Revisori e deliberare in proposito; c) approvare il bilancio consuntivo dellāesercizio precedente e il bilancio preventivo dellāesercizio in corso; d) discutere ed eventualmente approvare gli schemi di risoluzione e le mozioni da esprimere nel Congresso nazionale FIAVET; e) provvedere ogni cinque anni, con cadenza pari a quella dellāelezione delle cariche federali FIAVET, allāelezione a scrutinio segreto del Presidente. In caso di paritĆ si procederĆ a successivi ballottaggi fra i due candidati con maggior numero di voti. LāAssemblea elegge inoltre i soci che formano il Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato dei Probiviri. In caso di successiva rielezione del Presidente dopo due quinquenni consecutivi, sarĆ necessaria in prima convocazione la maggioranza dei 2/3 degli associati sia in persona che per delega di altro socio; in seconda convocazione lāelezione ĆØ valida con qualsiasi numero di soci presenti. Hanno diritto ad essere candidati alle cariche dellāAssociazione tutti i Soci effettivi nella persona del titolare o del legale rappresentante. Il 10% dei soci effettivi puĆ² richiedere lāinclusione nellāordine del giorno dellāAssemblea Generale di argomenti attinenti alla vita ed alle attivitĆ dellāAssociazione, facendo pervenire le proposte al Presidente con almeno 5 giorni di anticipo sulla data di convocazione dellāAssemblea stessa. In caso di ritardo le proposte saranno incluse nellāordine del giorno dellāAssemblea successiva. LāAssemblea straordinaria ĆØ convocata dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio Regionale ne ravvisi la necessitĆ , oppure a richiesta di almeno un terzo dei soci. Sono di esclusiva competenza dellāAssemblea, convocata e riunita in sessione straordinaria, la deliberazione circa le finalitĆ , la natura e le funzioni, lo scioglimento, la liquidazione e la trasformazione dellāAssociazione, nonchĆ© le relative modifiche da apportare allo Statuto Sociale. LāAssemblea ordinaria e straordinaria ĆØ valida in prima convocazione quando vi partecipi almeno la metĆ degli associati, sia in persona che per delega di altro socio; in seconda convocazione ĆØ valida con qualsiasi numero di soci presenti. Le deliberazioni dellāAssemblea in sessione ordinaria sono prese a semplice maggioranza di voti dei presenti. I soci aggregati ed onorari sono invitati a presenziare ai lavori dellāAssemblea ma senza diritto di voto. in sessione straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti. I soci aggregati ed onorari sono invitati a presenziare ai lavori dellāAssemblea ma senza diritto di voto. LāAssemblea sia ordinaria che straordinaria ĆØ presieduta dal Presidente dellāAssociazione o da un suo delegato che a conclusione dei lavori ne firma il verbale unitamente al Segretario. |
Art. 14 – Consiglio Regionale:
Il Consiglio Regionale ĆØ lāorgano normativo dellāAssociazione. Assolve le funzioni di rappresentanza e di espressione della volontĆ dellāAssemblea dei Soci in tutti i campi dellāattivitĆ dellāAssociazione. Esso ĆØ formato: a) dal Presidente dellāAssociazione b) dal Presidente di ciascuna Delegazione Provinciale c) dal Coordinatore di ciascun Gruppo di Lavoro d) dal Past President (immediatamente precedente) e) dai Membri della Giunta Regionale g) dai Consiglieri dāOnore h) dai Consiglieri nominati da ciascuna Delegazione Provinciale in numero di 1 ogni 20 iscritti con un massimo di 5 per delegazione; k) dai membri del Collegio dei revisori e dei Probiviri; j) dai Soci che rivestono incarichi in seno agli Organi della Federazione Nazionale in seno al Consiglio il Presidente, il Past Presidente, i membri della Giunta Regionale, i Presidenti Provinciali,i consiglieri nominati da ciascuna Delegazione Provinciale, il coordinatore di ciascun Gruppo di Lavoro, hanno diritto ciascuno ad un voto..I Consiglieri dāOnore, i membri del Collegio dei revisori e dei Probiviri ed i soci che rivestono incarichi in seno agli organi della Federazione nazionale non hanno diritto di voto. Il mandato del Consiglio Regionale ĆØ quinquennale e, in caso di dimissioni o morte di uno o piĆ¹ membri, si procede alla loro sostituzione sino ad esaurimento del mandato quinquennale. Tale sostituzione avverrĆ con provvedimento del Presidente sentita la Giunta e su conforme deliberazione del Consiglio Regionale, nel rispetto, della composizione di cui al presente articolo. Le Sue riunioni vengono convocate e presiedute dal Presidente dellāAssociazione. Il Consiglio deve riunirsi almeno due volte lāanno e deve essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica. |
Art. 15 – Funzioni del Consiglio Regionale:
Al Consiglio Regionale dellāAssociazione compete di: a) fissare le linee politiche ed il programma dellāazione dellāAssociazione sulla base dei deliberati dellāAssemblea dei Soci; b) esaminare ed approvare gli schemi di risoluzione da sottoporre allāAssemblea dei Soci; c) predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; d) nominare eventuali soci onorari; e) approvare e, se necessario, aggiornare il Regolamento della Associazione; f) su richiesta del Presidente, deliberare in merito allāeventuale revoca di uno o piĆ¹ membri della Giunta Regionale; g) convocare, dandone incarico al Presidente, le Assemblee dei Soci fissandone, se necessario, lāordine del giorno; h) indicare ā secondo le previsioni dello Statuto federale – i nominativi dei propri candidati per la carica di Presidente e per le altre cariche della Federazione Nazionale; i) richiedere lāinserimento di argomenti allāordine del giorno del Consiglio Nazionale ed allāAssemblea dei Delegati della Federazione. j) deliberare lāeventuale apertura di uffici e/o sedi di rappresentanza distaccati. k) deliberare la nomina o lāassunzione e la revoca del Segretario Generale e fissarne gli emolumenti e/o le condizioni di collaborazione. |
Art. 16 – Giunta Regionale:
La Giunta Regionale costituisce lāorgano collegiale di direzione dellāAssociazione. Essa esercita, con lāausilio della Segreteria dellāAssociazione, tutti i compiti dellāordinaria amministrazione compresi quelli che, per la loro urgenza, non consentano di essere sottoposti allāesame preventivo del Consiglio Regionale, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente e con lāobbligo di riferirne nella prima riunione utile del Consiglio Regionale stesso. La Giunta Regionale ĆØ composta da sei membri nominati direttamente dal Presidente il quale puĆ² procedere alla loro revoca e/o sostituzione soltanto su parere conforme del Consiglio Regionale. Tra essi il Presidente nomina 2 Vice Presidente di cui 1 Vicario e puĆ² procedere alla cooptazione al massimo di 2 ulteriori membri. I membri di Giunta hanno diritto al voto e qualora per effetto della cooptazione il numero dei membri risulta pari, il voto del Presidente varrĆ doppio. La durata del mandato ĆØ quinquennale ed, in caso di dimissioni o morte di uno o piĆ¹ membri il Presidente procede alla sostituzione fino alla scadenza del mandato |
Art. 17 – Funzioni della Giunta Regionale:
Alla Giunta Regionale dellāAssociazione compete di: a) Proporre gli schemi di Risoluzione allāesame ed allāapprovazione del Consiglio Regionale; b) Proporre il bilancio preventivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio Regionale; c) Predisporre la relazione tecnica sul bilancio consuntivo e preventivo. d) Assistere il Presidente nella ordinaria amministrazione di cui risponde collegialmente. e) attuare le linee fissate dal Consiglio e dallāAssemblea. f) Proporre al Consiglio Regionale lāentitĆ dei contributi associativi. g) Assumere e licenziare il personale dipendente e fissarne le retribuzioni. h) Nominare i rappresentanti dellāAssociazione in qualunque ente o organismo utile e possibile. i) Incaricare i consulenti e fissarne gli emolumenti; l) attribuire settori di specifica competenza operativa fermo restando la collegialitĆ dellāorgano. Essa puĆ² deliberare solo a maggioranza dei suoi componenti. La Giunta Regionale deve riunirsi almeno 6 volte lāanno. |
Art. 18 – Presidente:
Il Presidente ĆØ eletto a scrutinio segreto dallāAssemblea dei Soci o per acclamazione. Il Socio effettivo che presenti la propria candidatura alla carica di Presidente, ne dĆ comunicazione allāAssociazione venti giorni prima indicando il proprio programma e la composizione della sua Giunta Regionale. Il Presidente rappresenta lāunitĆ e le istanze dellāAssociazione e dei Soci tutti. Il suo mandato ĆØ quinquennale. Egli rappresenta lāAssociazione in seno al Consiglio Nazionale della Federazione e puĆ² essere sostituito da un vice Presidente. A lui competono i poteri di rappresentanza legale attiva e passiva dellāAssociazione. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale, dellāAssemblea, sia ordinaria che straordinaria per come previsto dal precedente articolo 13. Convoca ā anche sentito il Consiglio Regionale ā le riunioni dellāAssemblea dei Soci. PuĆ² delegare le proprie attribuzioni. In caso di urgenza o necessitĆ esercita i poteri della Giunta o del Consiglio, anche se delegati; tali atti dovranno perĆ² essere ratificati al rispettivo livello di competenza. In caso di assenza o impedimento ĆØ sostituito dal Vice Presidente Vicario. La Sua carica ĆØ incompatibile con qualsiasi altra carica allāinterno dellāAssociazione. In caso di sue dimissioni, allāuopo notificate al Vice Presidente, o di sua morte, il Consiglio Regionale dĆ mandato al Vice Presidente Vicario o, in sua assenza o impedimento, allāaltro Vive Presidente di attivare, anche in deroga ai termini ordinari, tutte le procedure necessarie per lāelezione – entro 60 giorni – del nuovo Presidente che resterĆ in carica fino ad esaurimento del mandato quinquennale. Il Presidente, o un suo delegato membro di Giunta, partecipa di diritto, alle riunioni di tutti gli Organi ed Organismi dellāAssociazione Regionale, delle Delegazioni Provinciali e dei Gruppi di lavoro. |
Art. 19 – Consiglieri dāonore:
Il Presidente, di concerto con la Giunta Regionale nel corso del suo mandato, puĆ² cooptare fino a sei Consiglieri dāOnore, che partecipano al Consiglio Regionale senza diritto di voto, scelti fra esponenti qualificati della professione che, per la loro posizione ed esperienza, siano portatori di conoscenze rilevanti per lo sviluppo della categoria. |
Art. 20 – Presidente Onorario:
LāAssemblea Generale, con i due terzi dei voti dei soci presenti o rappresentati, puĆ² eleggere a Presidente Onorario dellāAssociazione una persona di riconosciuto prestigio che abbia ben meritato nel turismo e nella professione. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Regionale incarichi di rappresentanza e richiesti servizi nellāinteresse dellāAssociazione. Il Presidente Onorario partecipa alle Assemblee Generali ed alle riunioni del Consiglio Regionale, in entrambi i casi senza diritto di voto. LāAssemblea Generale puĆ² revocare il Presidente Onorario ed eventualmente sostituirlo se ciĆ² sarĆ ritenuto opportuno dalla maggioranza d i cui al primo comma del presente articolo. |
Art. 21 – Delegazioni Provinciali:
LāAssemblea Regionale ĆØ articolata in Delegazioni Provinciali, in cui viene esercitata lāattivitĆ professionale dei soci aderenti. Le Delegazioni Provinciali sono tante quante le province, a prescindere dal numero degli associati. SarĆ tuttavia possibile su conforme decisione del Consiglio Regionale di formare Delegazioni Comprensoriali che tengano conto della omogenea vocazione del territorio ancora in relazione al numero degli associati operanti ed ad eventuali modificazioni della legislazione regionale. Lāordinamento ed il funzionamento delle Delegazioni Provinciali e Comprensoriali dellāAssociazione debbono consentire la piĆ¹ ampia ed efficace partecipazione dei soci allāattivitĆ degli organismi provinciali e locali preposti ed interessati al Turismo. Le Delegazioni Provinciali, con la stessa cadenza delle elezioni delle cariche Regionali, eleggono un proprio Presidente che nomina i propri consiglieri di cui un Vice Presidente a scrutinio segreto. Il Presidente puĆ² essere rieletto esclusivamente nel caso in cui ottenga alla prima votazione i due terzi dei voti, mentre allāeventuale 2^ votazione la maggioranza dei presenti alla riunione. Il Presidente Provinciale partecipa al Consiglio Regionale con diritto al voto e puĆ² essere sostituito da un suo delegato appartenente alla stessa Provincia scelto fra i Consiglieri Provinciali. Ciascuna Delegazione provinciale partecipa al Consiglio Regionale con propri consiglieri in numero di 1 delegato per ciascuno di essa aumentato di un altro delegato ogni ulteriori 20 iscritti con un massimo di 5 per ogni delegazione. Il Presidente Provinciale, sentito il Presidente Regionale, in armonia con le direttive politiche nazionali e regionali, ĆØ facoltato di intervenire presso le sedi piĆ¹ opportune per una piĆ¹ immediata difesa degli interessi degli associati. |
Art. 21 bis Commissariamento.
Qualora la Delegazione provinciale adotti una linea politica e sindacale palesemente difforme da quella deliberata dai competenti Organi della Fiavet Sicilia, in caso di morositĆ persistenti nel pagamento del contributo o di altri adempimenti amministrativi, in caso che il numero degli associati nella provincia sia inferiore a 10, il Presidente regionale, su conforme parere del Consiglio regionale, puĆ² deliberare il Commissariamento della Delegazione Provinciale e nominare un commissario. Il provvedimento comporta la decadenza di tutti gli organi direttivi della Delegazione commissariata e lāassunzione del Commissario di tutti i poteri ordinari e straordinari fino allāelezione dei nuovi organi. Il Commissario partecipa al Consiglio regionale senza diritto al voto. |
Art. 22 ā Gruppi di Lavoro:
I gruppi di Lavoro fanno parte integrante dellāorganizzazione a livello regionale e sono istituiti in numero di 5 con le seguenti denominazioni: Ā· Gruppo di Lavoro Tour Operator Incoming; Ā· Gruppo di Lavoro Tour Operator Outgoing; Ā· Gruppo di Lavoro Turismo scolastico; Ā· Gruppo di Lavoro Abusivismo. Ā· Gruppo Trave Agent. Allāatto dellāadesione, la singola Impresa indica la tipologia di attivitĆ prevalente e viene conseguentemente iscritta al gruppo di lavoro di riferimento. I Gruppi di lavoro sono privi di autonomia Giuridica, non hanno rilevanza esterna, configurandosi quali articolazioni interne dellāAssociazione, ed operano al fine di valorizzare le specificitĆ professionali dellāattivitĆ delle Imprese associate. Altri gruppi di lavoro possono essere costituiti su conforme delibera del Consiglio regionale purchĆ© riflettano gli interessi di attivitĆ omogenee derivanti dallāadesione alla Associazione delle Imprese Turistiche di cui al precedente art. 4. Il Presidente nomina direttamente il coordinatore regionale di ciascun gruppo di lavoro e puĆ² procedere alla revoca e/o sostituzione soltanto su parere conforme del Consiglio regionale. Ove, successivamente allāapprovazione da parte del Consiglio Nazionale, venga riscontrata una contraddizione o incompatibilitĆ tra le previsioni dei Regolamenti dei Gruppi di Lavoro e quelle dello Statuto o del Regolamento della Federazione, questi ultimi prevalgono e vengono automaticamente applicati. Altri Gruppi di Lavoro possono essere costituiti su conforme delibera del Consiglio Nazionale e la cui disciplina sarĆ stabilita in apposito regolamento. Possono, altresƬ, essere costituiti altri gruppi di lavoro purchĆ© riflettano gli interessi di attivitĆ omogenee derivanti dallāadesione allāAssociazione delle Imprese Turistiche di cui al precedente art. 4. |
Art. 23 – Collegio dei Revisori:.
Il Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti, ĆØ nominato dallāAssemblea dei Soci. Ad esso compete il compito di esaminare la gestione amministrativa dellāAssociazione in ogni suo aspetto riferendone ā con analisi critica ā allāAssemblea dei Soci almeno una volta allāanno. Il Collegio puĆ² prendere visione di tutti i conti e documenti contabili delle Associazione. La carica di membro del Collegio dei Revisori ĆØ incompatibile con qualsiasi altra carica allāinterno dellāAssociazione. Il mandato ĆØ quinquennale e, in caso di impedimento, dimissioni o morte di uno o piĆ¹ dei suoi membri, si procede alla sostituzione seguendo lāordine dei voti riportati nellāultima Assemblea elettiva dei soci. I revisori possono partecipare, senza diritto di voto al Consiglio Regionale. |
Art. 24 – Comitato dei Probiviri:
Il Comitato dei Probiviri dellāAssociazione composto da tre membri effettivi e due supplenti, ĆØ nominato dallāAssemblea dei Soci con particolare riguardo allāesperienza ed al giudizio personale e professionale dei candidati. Ad esso sono affidati lāesame e la risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte tra i soci oppure tra questi e lāAssociazione. Le decisioni prese dal Comitato dei Probiviri verranno portate al Consiglio Regionale, il quale, in conformitĆ allāart. 8 dello Statuto sociale prenderĆ le decisioni piĆ¹ opportune. Il presente articolo ha valore di clausola arbitrale. Lāincarico di Probiviro ĆØ incompatibile con qualsiasi altro incarico nellāAssociazione. I probiviri possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale. Il mandato ĆØ quinquennale e, in caso di impedimento, dimissioni o morte di uno o piĆ¹ dei suoi membri, si procede alla sostituzione seguendo lāordine dei voti riportati nellāultima Assemblea elettiva dei Soci. Il Comitato dei Probiviri riceve ogni cinque anni, in concomitanza delle Assemblee Generali Elettive, almeno venti giorni prima della scadenza elettorale fissata le candidature a Presidente Regionale dellāAssociazione. Tali candidature aperte a tutti gli Associati conterranno lāelenco completo dei componenti la Giunta Regionale scelta da ogni candidato ed il programma politico ed operativo previsto. Il Comitato trasmetterĆ alla Segreteria Generale tutte le candidature ed i programmi ricevuti ed escluderĆ dāufficio quelle pervenute oltre i termini o non conformi al presente Statuto. |
Art. 25 – Commissioni di studio:
Le commissioni possono essere permanenti e straordinarie ed i membri vengono nominati direttamente dalla Giunta Regionale fra gli Associati. Le commissioni che hanno il compito di ricerca e studio sono composte da un minimo di tre membri. I responsabili delle commissioni possono partecipare, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio Regionale. |
TITOLO VI: DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE
Art. 26 – Cariche sociali: Tutte le cariche sono gratuite. Il Consiglio Regionale ha facoltĆ di riconoscere rimborsi di spese per gli incarichi ā anche specifici – affidati nellāinteresse dellāAssociazione. Il Socio dellāAssociazione che perda tale qualifica, decade immediatamente da qualsiasi carica ricoperta nellāambito e per mandato dellāAssociazione stessa. |
Art. 27 – Segreteria e Segretario Generale:
Per la pratica attuazione di ogni atto, lāAssociazione si puĆ² avvalere di personale dipendente che costituisce la segreteria. La Segreteria ĆØ retta da un Segretario Generale o da un Direttore di Segreteria o da un consulente, anche non dipendente, che risponde alla Giunta Esecutiva e al Presidente del regolare ed ordinario svolgimento del lavoro e dellāAmministrazione. Alla Segreteria e al Segretario Generale ĆØ affidata lāesecuzione di tutti i compiti che verranno loro assegnati. Il Segretario Generale svolge le funzioni di Segretario della Giunta e del Consiglio. |
TITOLO VII: SCIOGLIMENTO DELLāASSOCIAZIONE
Art. 28 – Motivazioni: LāAssociazione puĆ² sciogliersi quando si sia reso impossibile il raggiungimento degli scopi associativi, o quando almeno due terzi degli associati, riuniti in Assemblea straordinaria, esprimono voto favorevole allo scioglimento. Per tale delibera si esige la presenza almeno dei due terzi del numero totale dei soci effettivi. In caso di scioglimento dellāAssociazione, il patrimonio viene devoluto secondo le norme stabilite nellāart. 31 del Codice Civile, previa liquidazione degli impegni finanziari. |
NORMA TRANSITORIA Il presente Statuto entrerĆ in vigore con lāassemblea straordinaria delā¦ā¦ā¦ā¦ le modifiche apportate in merito alla durata delle cariche degli organismi dellāassociazione ed alla loro rieleggibilitĆ , si applicheranno ex novo dallāentrata in vigore sopra prevista senza tener conto di eventuali precedenti periodi di cariche svolte in vigenza dello statuto precedente |