Lo Statuto

STATUTO DELLA FIAVET SICILIA

Approvato dall’Assemblea straordinaria a Palermo

il 22 dicembre 2021

TITOLO I: COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – Ordinamento generale:

ƈ costituita, secondo le leggi vigenti e senza scopi di lucro, lā€™ASSOCIAZIONE REGIONALE SICILIANA DELLE IMPRESE DI VIAGGIO E TURISMO che ha durata indefinita ed associa imprese economiche legalmente autorizzate allā€™esercizio dellā€™attivitĆ  di Agenzia di Viaggi e Turismo.

Art. 2 – Denominazione e sede:

Lā€™Associazione aderisce alla Federazione Italiana delle Associazioni delle imprese di Viaggi e Turismo FIAVET di cui accetta senza riserve lo statuto ed il regolamento. Assume pertanto la denominazione ā€œFIAVET SICILIAā€ con sede in Palermo e puĆ² istituire i propri uffici e/o sedi di rappresentanza.

Art. 3 ā€“ FinalitĆ :

Lā€™Associazione si propone, in via diretta a livello regionale e per il tramite della Federazione Nazionale FIAVET a livello nazionale o sovranazionale, i seguenti scopi:

1. rappresentare la Categoria degli Agenti di Viaggio e Turismo dellā€™area di competenza nei rapporti con il Governo, le Istituzioni e gli Enti Amministrativi e politici locali;

2. attuare il riconoscimento giuridico e la tutela dellā€™attivitĆ  professionale delle Imprese di Viaggi e Turismo dellā€™area di competenza;

3. stipulare i contratti collettivi e gli accordi con le Organizzazioni Sindacali per lā€™area di competenza, partecipando agli organismi paritetici costituiti in conformitĆ ;

4. tutelare gli interessi delle Imprese associate nel campo politico e in quello economico, giuridico e sindacale;

5. realizzare opera di assistenza e consulenza in favore delle Imprese associate;

6. svolgere ogni possibile azione per impedire concorrenza abusiva di imprese, di organizzazioni, di Enti pubblici e privati privi di autorizzazione per esigere il rispetto delle norme e disposizioni di legge regionali, nazionali e comunitarie in materia di attivitĆ  turistiche;

7. rispettare e far rispettare i principi del Codice di Comportamento;

8. promuovere forme di propaganda e pubblicitĆ  collettiva, nonchĆ© iniziative cooperativistiche ed economiche nellā€™interesse delle Imprese associate, anche con la partecipazione in Enti, SocietĆ  ed organizzazioni pubbliche e private allā€™uopo costituite o da costituirsi;

9. stabilire rapporti di collaborazione e di intesa con le Associazioni territoriali delle Imprese turistiche per il conseguimento di scopi comuni.

10. promuovere e realizzare opportune iniziative per la formazione professionale e lā€™aggiornamento tecnico dei giovani e del personale dipendente delle Imprese di Viaggi e Turismo, in collaborazione con Enti ed Istituti pubblici e privati, e con particolare riferimento agli aspetti riguardanti le nuove tecnologie introdotte o da introdurre nelle imprese al fine di un continuo miglioramento della qualitĆ  dei servizi prestati.

11. collaborare con la pubblica amministrazione locale in ordine a progetti di legge e regolamenti riguardanti il turismo e la Categoria.

12. fornire a tutti gli associati in collaborazione con la Federazione Nazionale consulenze e servizi sia fiscali che professionali.

13. coordinare e dirigere il secondo livello di contrattazione dai contratti Nazionali di lavoro anche attraverso lā€™istituzione di una Commissione Regionale Sindacale

14. patrocinare e gestire anche attraverso i suoi strumenti operativi iniziative di comune interesse della categoria relative allo sviluppo del turismo in Sicilia a mezzo di progetti promozionali, studi e/o manifestazioni allā€™uopo individuate

15. designare i delegati che rappresentino gli operatori economici della categoria presso le organizzazioni pubbliche comunali, provinciali e regionali nonchĆ© i delegati rappresentanti dellā€™Associazione nellā€™Assemblea Generale della Federazione

16. La FIAVET SICILIA ripudia qualsiasi forma di sfruttamento dei minori ai fini di prostituzione e pornografia e lā€™organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attivitĆ  di prostituzione ed aderisce ad ogni iniziativa utile ed opportuna per contrastare tale fenomeno.

TITOLI II: SOCI

Art. 4 – Categorie ammesse:

Sono Soci effettivi dellā€™Associazione le Imprese legalmente autorizzate allā€™esercizio dellā€™attivitĆ  di Agenzia di Viaggi e Turismo. Lā€™Associazione puĆ², altresƬ, associare le imprese turistiche in generale che svolgano attivitĆ  turistiche nel territorio regionale e che siano regolarmente autorizzate. Possono, inoltre, essere rappresentati negli organi dellā€™Associazione i rappresentanti dei Net Work, le guide turistiche, compagnie di trasporto aereo, navali, ferroviario e su ruote nonchĆ© uffici di propaganda turistica e le imprese delle ricettivitĆ  alberghiere ed extra alberghiere. Sono soci onorari, senza diritto a voto: enti o persone fisiche che abbiano meritato per la loro azione, la gratitudine della Fiavet Sicilia o che, per loro natura o posizione, siano interessati alla vita ed allo sviluppo delle categorie. Lā€™adesione allā€™Associazione si realizza, per le Aziende nella persona fisica del Titolare (proprietario o comproprietario) o del legale rappresentante, per Statuto o per delega degli organi rettori, nel caso di SocietĆ . La partecipazione agli organi e alle attivitĆ  dellā€™Associazione possono esser delegate, in questo caso, anche ad altro rappresentante appositamente designato. Non possono essere soci gli interdetti, i falliti, i colpiti da condanna penale per reati comuni, che non abbiano ottenuto la riabilitazione. I soci che, dopo la loro adesione, vengono a trovarsi nelle condizioni suddette, sono dichiarati decaduti e radiati dallā€™albo sociale

Art. 5 – Procedure per lā€™ammissione:

Le domande di ammissione a socio completa di copia della propria Autorizzazione allā€™esercizio e di un certificato di iscrizione C.C.I.A.A. recente, devono essere presentate al Presidente che ne riferisce alla Giunta Esecutiva la quale decide in merito nella prima riunione e comunque entro trenta giorni dalla data della domanda, richiedendo, in caso di ammissione, il pagamento entro 15 giorni della relativa quota associativa in corso. Lā€™importo della predetta quota verrĆ  richiesto per intero, nel caso di nuove ammissioni avvenute da gennaio a giugno, mentre per le ammissioni nei mesi successivi verrĆ  richiesto un importo ridotto del 30% dellā€™intero. Contro lā€™eventuale provvedimento di rigetto della domanda, ĆØ ammesso ricorso al Consiglio Regionale. Lā€™ammissione dei soci onorari deve essere proposta, previo gradimento degli interessati, dalla Giunta Esecutiva allā€™Assemblea Generale, la quale puĆ², unitamente allā€™ammissione, decidere la inclusione o no, di uno o piĆ¹ di essi nel Consiglio Direttivo. La durata dellā€™adesione allā€™Associazione ĆØ annuale e sā€™ā€™intende per lā€™anno solare.

Art. 6 – Recesso:

Lā€™Associato ha possibilitĆ  di recedere dallā€™Associazione dandone comunicazione scritta 30 giorni prima della fine dellā€™anno solare. Le eventuali dimissioni inviate fin dallā€™inizio dellā€™anno successivo, non esulano lā€™associato al versamento della quota associativa dellā€™anno in corso.

TITOLO III: OBBLIGHI E SANZIONI

Art. 7 ā€“ Obblighi:

Lā€™adesione allā€™Associazione comporta per i Soci tutti lā€™obbligo di attenersi alle previsioni ed ai principi dello Statuto dellā€™Associazione, nonchĆ© lā€™impegno a partecipare attivamente alle riunioni ed alle fasi della vita associativa, attenendosi alle relative decisioni ed adoprandosi per la piĆ¹ ampia collaborazione fra colleghi a tutti i livelli.

Art. 8 ā€“ Sanzioni:

Un Socio effettivo puĆ² essere escluso dallā€™Associazione quando aderisca o collabori ufficialmente o di fatto con altro organismo sindacale di categoria, quando non ottemperi ai propri obblighi contributivi verso lā€™Associazione o quando lā€™Organo direttivo dellā€™Associazione ravveda nel comportamento del Socio gli estremi di una grave e reiterata volontĆ  contraria alle finalitĆ  ed ai principi ispiratori dellā€™Associazione. Eā€™ fatta salva ogni ipotesi di azione di responsabilitĆ  da parte dellā€™Associazione contro il Socio escluso il quale, con i propri comportamenti, abbia arrecato danno o causato perdite allā€™Associazione stessa. Lā€™esclusione dallā€™Associazione puĆ² essere decisa dal Consiglio Regionale stesso con la maggioranza di tre quarti dei Consiglieri presenti. Le decisioni dovranno essere comunicate ai soci interessati nonchĆ© allā€™assemblea dei soci. Contro il provvedimento, il socio escluso potrĆ  appellarsi alla Assemblea generale, trasmettendo il ricorso al Presidente entro un mese dalla comunicazione. Il socio escluso o che per qualsiasi altro motivo cessi di far parte dellā€™Associazione, non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO IV : CONTRIBUTO E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 9 Quote Associative:

Il socio ĆØ tenuto al versamento della quota associativa. Lā€™ammontare della quota stabilita, ogni anno, dalla giunta regionale, tenuto conto delle esigenze di bilancio della Associazione. Il suddetto ammontare, verrĆ  altresƬ parametrato annualmente alla quota che Fiavet Sicilia sarĆ  tenuta a corrispondere per ciascun socio, a Fiavet Nazionale e non potrĆ  mai essere inferiore al 20% della medesima quota. Solo in situazioni di urgenza e gravi ĆØ rimessa allā€™assemblea dei soci la facoltĆ  di ratificare o modificare la decisione assunta dalla giunta Regionale. Ove, per qualsiasi motivo, il Consiglio regionale non potesse stabilire tempestivamente lā€™ammontare dei contributi, il socio ĆØ tenuto comunque al pagamento di una quota pari a quella dellā€™anno precedente. Il rinnovo dellā€™iscrizione si perfeziona con il pagamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo unitamente alla consegna degli eventuali ulteriori documenti che lā€™Associazione vorrĆ  eventualmente richiedere. Trascorso tale periodo e trascorsi altri 60 giorni, la Giunta Regionale prende le decisioni di competenza dandone notizia agli interessati. Oltre il provvedimento di esclusione dallā€™Associazione di cui allā€™art. 8, la Giunta Regionale puĆ² autorizzare il Presidente Regionale ad adire le vie legali. Sia allā€™atto della prima iscrizione che del rinnovo, i soci effettivi dovranno inoltre comunicare per iscritto quale dei GRUPPI DI LAVORO previsti dallo Statuto regionale e Federale FIAVET rappresenta il loro prevalente ambito di attivitĆ , al fine di essere inseriti nel relativo inquadramento a livello regionale e nazionale

Art. 10 – Patrimonio e Gestione

Il patrimonio Sociale ĆØ formato:

a) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;

b) dai beni mobili ed immobili, dalle partecipazioni in SocietĆ  strumentali al perseguimento degli scopi dellā€™Associazione e comunque dagli incrementi patrimoniali che, per qualsiasi motivo e titolo, siano acquisiti dallā€™Associazione. Le operazioni straordinarie di utilizzazione e destinazione del patrimonio sociale sono di competenza del Consiglio Direttivo dellā€™Associazione e possono essere compiute solo in virtĆ¹ di decisioni espresse dellā€™Assemblea dei Soci. Per la ordinaria gestione dei fondi invece ĆØ competente la Giunta Regionale dellā€™Associazione entro i limiti fissati dal bilancio preventivo disposto dal Consiglio Regionale ed approvato dallā€™Assemblea dei Soci. Lā€™Associazione puĆ² conseguire utili e/o avanzi di gestione ma non puĆ² in nessun caso procedere alla loro distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, nĆ© procedere alla distribuzione di fondi, riserve o capitali durante la vita dellā€™Associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO V: ORGANI DELLā€™ASSOCIAZIONE

Art. 11 – Organismi:

Gli organi dellā€™Associazione sono:

a) Lā€™Assemblea dei Soci

b) Il Consiglio Regionale

c) Il Presidente

d) La Giunta Regionale

e) Il Collegio dei Revisori

f) Il Comitato dei Probiviri

2 Vice Presidenti La Delegazione Provinciale – I Gruppi di lavoro (non sono organismi anche se ne fanno parte

 

Art. 12 – Assemblea dei Soci:

Lā€™Assemblea dei Soci ĆØ lā€™organo sovrano dellā€™Associazione. Essa ĆØ costituita da tutti i Soci effettivi e possono parteciparvi ā€“ senza diritto di voto i Soci onorari ed aggregati. Lā€™Assemblea dei Soci ĆØ convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo idoneo di comunicazione inviata con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione. Hanno diritto di voto i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun Socio ha diritto ad un voto e puĆ² essere portatore del voto di non piĆ¹ di un altro Socio per delega scritta. Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede dellā€™Associazione, e potranno svolgersi anche in via telematica previa comunicazione a tutti i soci da parte degli organi preposti.

Art. 13 – Funzioni dellā€™Assemblea:

Lā€™Assemblea puĆ² essere ordinaria o straordinaria. Lā€™Assemblea ordinaria si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta nellā€™anno entro il 31 marzo per:

a) deliberare sulla politica generale fissando le linee programmatiche per il Consiglio Regionale;

b) conoscere la relazione del Presidente, della Giunta Regionale e del Collegio dei Revisori e deliberare in proposito;

c) approvare il bilancio consuntivo dellā€™esercizio precedente e il bilancio preventivo dellā€™esercizio in corso;

d) discutere ed eventualmente approvare gli schemi di risoluzione e le mozioni da esprimere nel Congresso nazionale FIAVET; e) provvedere ogni cinque anni, con cadenza pari a quella dellā€™elezione delle cariche federali FIAVET, allā€™elezione a scrutinio segreto del Presidente. In caso di paritĆ  si procederĆ  a successivi ballottaggi fra i due candidati con maggior numero di voti.

Lā€™Assemblea elegge inoltre i soci che formano il Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato dei Probiviri. In caso di successiva rielezione del Presidente dopo due quinquenni consecutivi, sarĆ  necessaria in prima convocazione la maggioranza dei 2/3 degli associati sia in persona che per delega di altro socio; in seconda convocazione lā€™elezione ĆØ valida con qualsiasi numero di soci presenti. Hanno diritto ad essere candidati alle cariche dellā€™Associazione tutti i Soci effettivi nella persona del titolare o del legale rappresentante. Il 10% dei soci effettivi puĆ² richiedere lā€™inclusione nellā€™ordine del giorno dellā€™Assemblea Generale di argomenti attinenti alla vita ed alle attivitĆ  dellā€™Associazione, facendo pervenire le proposte al Presidente con almeno 5 giorni di anticipo sulla data di convocazione dellā€™Assemblea stessa. In caso di ritardo le proposte saranno incluse nellā€™ordine del giorno dellā€™Assemblea successiva.

Lā€™Assemblea straordinaria ĆØ convocata dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio Regionale ne ravvisi la necessitĆ , oppure a richiesta di almeno un terzo dei soci. Sono di esclusiva competenza dellā€™Assemblea, convocata e riunita in sessione straordinaria, la deliberazione circa le finalitĆ , la natura e le funzioni, lo scioglimento, la liquidazione e la trasformazione dellā€™Associazione, nonchĆ© le relative modifiche da apportare allo Statuto Sociale.

Lā€™Assemblea ordinaria e straordinaria ĆØ valida in prima convocazione quando vi partecipi almeno la metĆ  degli associati, sia in persona che per delega di altro socio; in seconda convocazione ĆØ valida con qualsiasi numero di soci presenti. Le deliberazioni dellā€™Assemblea in sessione ordinaria sono prese a semplice maggioranza di voti dei presenti. I soci aggregati ed onorari sono invitati a presenziare ai lavori dellā€™Assemblea ma senza diritto di voto. in sessione straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti. I soci aggregati ed onorari sono invitati a presenziare ai lavori dellā€™Assemblea ma senza diritto di voto. Lā€™Assemblea sia ordinaria che straordinaria ĆØ presieduta dal Presidente dellā€™Associazione o da un suo delegato che a conclusione dei lavori ne firma il verbale unitamente al Segretario.

Art. 14 – Consiglio Regionale:

Il Consiglio Regionale ĆØ lā€™organo normativo dellā€™Associazione.

Assolve le funzioni di rappresentanza e di espressione della volontĆ  dellā€™Assemblea dei Soci in tutti i campi dellā€™attivitĆ  dellā€™Associazione. Esso ĆØ formato:

a) dal Presidente dellā€™Associazione

b) dal Presidente di ciascuna Delegazione Provinciale

c) dal Coordinatore di ciascun Gruppo di Lavoro

d) dal Past President (immediatamente precedente)

e) dai Membri della Giunta Regionale

g) dai Consiglieri dā€™Onore

h) dai Consiglieri nominati da ciascuna Delegazione Provinciale in numero di 1 ogni 20 iscritti con un massimo di 5 per delegazione;

k) dai membri del Collegio dei revisori e dei Probiviri;

j) dai Soci che rivestono incarichi in seno agli Organi della Federazione Nazionale in seno al Consiglio il Presidente, il Past Presidente, i membri della Giunta Regionale, i Presidenti Provinciali,i consiglieri nominati da ciascuna Delegazione Provinciale, il coordinatore di ciascun Gruppo di Lavoro, hanno diritto ciascuno ad un voto..I Consiglieri dā€™Onore, i membri del Collegio dei revisori e dei Probiviri ed i soci che rivestono incarichi in seno agli organi della Federazione nazionale non hanno diritto di voto.

Il mandato del Consiglio Regionale ĆØ quinquennale e, in caso di dimissioni o morte di uno o piĆ¹ membri, si procede alla loro sostituzione sino ad esaurimento del mandato quinquennale. Tale sostituzione avverrĆ  con provvedimento del Presidente sentita la Giunta e su conforme deliberazione del Consiglio Regionale, nel rispetto, della composizione di cui al presente articolo. Le Sue riunioni vengono convocate e presiedute dal Presidente dellā€™Associazione.

Il Consiglio deve riunirsi almeno due volte lā€™anno e deve essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Art. 15 – Funzioni del Consiglio Regionale:

Al Consiglio Regionale dellā€™Associazione compete di:

a) fissare le linee politiche ed il programma dellā€™azione dellā€™Associazione sulla base dei deliberati dellā€™Assemblea dei Soci;

b) esaminare ed approvare gli schemi di risoluzione da sottoporre allā€™Assemblea dei Soci;

c) predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;

d) nominare eventuali soci onorari; e) approvare e, se necessario, aggiornare il Regolamento della Associazione;

f) su richiesta del Presidente, deliberare in merito allā€™eventuale revoca di uno o piĆ¹ membri della Giunta Regionale;

g) convocare, dandone incarico al Presidente, le Assemblee dei Soci fissandone, se necessario, lā€™ordine del giorno;

h) indicare ā€“ secondo le previsioni dello Statuto federale – i nominativi dei propri candidati per la carica di Presidente e per le altre cariche della Federazione Nazionale; i) richiedere lā€™inserimento di argomenti allā€™ordine del giorno del Consiglio Nazionale ed allā€™Assemblea dei Delegati della Federazione.

j) deliberare lā€™eventuale apertura di uffici e/o sedi di rappresentanza distaccati.

k) deliberare la nomina o lā€™assunzione e la revoca del Segretario Generale e fissarne gli emolumenti e/o le condizioni di collaborazione.

Art. 16 – Giunta Regionale:

La Giunta Regionale costituisce lā€™organo collegiale di direzione dellā€™Associazione. Essa esercita, con lā€™ausilio della Segreteria dellā€™Associazione, tutti i compiti dellā€™ordinaria amministrazione compresi quelli che, per la loro urgenza, non consentano di essere sottoposti allā€™esame preventivo del Consiglio Regionale, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente e con lā€™obbligo di riferirne nella prima riunione utile del Consiglio Regionale stesso.

La Giunta Regionale ĆØ composta da sei membri nominati direttamente dal Presidente il quale puĆ² procedere alla loro revoca e/o sostituzione soltanto su parere conforme del Consiglio Regionale.

Tra essi il Presidente nomina 2 Vice Presidente di cui 1 Vicario e puĆ² procedere alla cooptazione al massimo di 2 ulteriori membri. I membri di Giunta hanno diritto al voto e qualora per effetto della cooptazione il numero dei membri risulta pari, il voto del Presidente varrĆ  doppio.

La durata del mandato ĆØ quinquennale ed, in caso di dimissioni o morte di uno o piĆ¹ membri il Presidente procede alla sostituzione fino alla scadenza del mandato

Art. 17 – Funzioni della Giunta Regionale:

Alla Giunta Regionale dellā€™Associazione compete di:

a) Proporre gli schemi di Risoluzione allā€™esame ed allā€™approvazione del Consiglio Regionale;

b) Proporre il bilancio preventivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio Regionale;

c) Predisporre la relazione tecnica sul bilancio consuntivo e preventivo.

d) Assistere il Presidente nella ordinaria amministrazione di cui risponde collegialmente.

e) attuare le linee fissate dal Consiglio e dallā€™Assemblea.

f) Proporre al Consiglio Regionale lā€™entitĆ  dei contributi associativi.

g) Assumere e licenziare il personale dipendente e fissarne le retribuzioni.

h) Nominare i rappresentanti dellā€™Associazione in qualunque ente o organismo utile e possibile.

i) Incaricare i consulenti e fissarne gli emolumenti;

l) attribuire settori di specifica competenza operativa fermo restando la collegialitĆ  dellā€™organo.

Essa puĆ² deliberare solo a maggioranza dei suoi componenti. La Giunta Regionale deve riunirsi almeno 6 volte lā€™anno.

Art. 18 – Presidente:

Il Presidente ĆØ eletto a scrutinio segreto dallā€™Assemblea dei Soci o per acclamazione. Il Socio effettivo che presenti la propria candidatura alla carica di Presidente, ne dĆ  comunicazione allā€™Associazione venti giorni prima indicando il proprio programma e la composizione della sua Giunta Regionale.

Il Presidente rappresenta lā€™unitĆ  e le istanze dellā€™Associazione e dei Soci tutti. Il suo mandato ĆØ quinquennale. Egli rappresenta lā€™Associazione in seno al Consiglio Nazionale della Federazione e puĆ² essere sostituito da un vice Presidente.

A lui competono i poteri di rappresentanza legale attiva e passiva dellā€™Associazione. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale, dellā€™Assemblea, sia ordinaria che straordinaria per come previsto dal precedente articolo 13. Convoca ā€“ anche sentito il Consiglio Regionale ā€“ le riunioni dellā€™Assemblea dei Soci. PuĆ² delegare le proprie attribuzioni. In caso di urgenza o necessitĆ  esercita i poteri della Giunta o del Consiglio, anche se delegati; tali atti dovranno perĆ² essere ratificati al rispettivo livello di competenza.

In caso di assenza o impedimento ĆØ sostituito dal Vice Presidente Vicario. La Sua carica ĆØ incompatibile con qualsiasi altra carica allā€™interno dellā€™Associazione. In caso di sue dimissioni, allā€™uopo notificate al Vice Presidente, o di sua morte, il Consiglio Regionale dĆ  mandato al Vice Presidente Vicario o, in sua assenza o impedimento, allā€™altro Vive Presidente di attivare, anche in deroga ai termini ordinari, tutte le procedure necessarie per lā€™elezione – entro 60 giorni – del nuovo Presidente che resterĆ  in carica fino ad esaurimento del mandato quinquennale. Il Presidente, o un suo delegato membro di Giunta, partecipa di diritto, alle riunioni di tutti gli Organi ed Organismi dellā€™Associazione Regionale, delle Delegazioni Provinciali e dei Gruppi di lavoro.

Art. 19 – Consiglieri dā€™onore:

Il Presidente, di concerto con la Giunta Regionale nel corso del suo mandato, puĆ² cooptare fino a sei Consiglieri dā€™Onore, che partecipano al Consiglio Regionale senza diritto di voto, scelti fra esponenti qualificati della professione che, per la loro posizione ed esperienza, siano portatori di conoscenze rilevanti per lo sviluppo della categoria.

Art. 20 – Presidente Onorario:

Lā€™Assemblea Generale, con i due terzi dei voti dei soci presenti o rappresentati, puĆ² eleggere a Presidente Onorario dellā€™Associazione una persona di riconosciuto prestigio che abbia ben meritato nel turismo e nella professione.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Regionale incarichi di rappresentanza e richiesti servizi nellā€™interesse dellā€™Associazione.

Il Presidente Onorario partecipa alle Assemblee Generali ed alle riunioni del Consiglio Regionale, in entrambi i casi senza diritto di voto. Lā€™Assemblea Generale puĆ² revocare il Presidente Onorario ed eventualmente sostituirlo se ciĆ² sarĆ  ritenuto opportuno dalla maggioranza d i cui al primo comma del presente articolo.

Art. 21 – Delegazioni Provinciali:

Lā€™Assemblea Regionale ĆØ articolata in Delegazioni Provinciali, in cui viene esercitata lā€™attivitĆ  professionale dei soci aderenti.

Le Delegazioni Provinciali sono tante quante le province, a prescindere dal numero degli associati. SarĆ  tuttavia possibile su conforme decisione del Consiglio Regionale di formare Delegazioni Comprensoriali che tengano conto della omogenea vocazione del territorio ancora in relazione al numero degli associati operanti ed ad eventuali modificazioni della legislazione regionale.

Lā€™ordinamento ed il funzionamento delle Delegazioni Provinciali e Comprensoriali dellā€™Associazione debbono consentire la piĆ¹ ampia ed efficace partecipazione dei soci allā€™attivitĆ  degli organismi provinciali e locali preposti ed interessati al Turismo.

Le Delegazioni Provinciali, con la stessa cadenza delle elezioni delle cariche Regionali, eleggono un proprio Presidente che nomina i propri consiglieri di cui un Vice Presidente a scrutinio segreto. Il Presidente puĆ² essere rieletto esclusivamente nel caso in cui ottenga alla prima votazione i due terzi dei voti, mentre allā€™eventuale 2^ votazione la maggioranza dei presenti alla riunione.

Il Presidente Provinciale partecipa al Consiglio Regionale con diritto al voto e puĆ² essere sostituito da un suo delegato appartenente alla stessa Provincia scelto fra i Consiglieri Provinciali.

Ciascuna Delegazione provinciale partecipa al Consiglio Regionale con propri consiglieri in numero di 1 delegato per ciascuno di essa aumentato di un altro delegato ogni ulteriori 20 iscritti con un massimo di 5 per ogni delegazione.

Il Presidente Provinciale, sentito il Presidente Regionale, in armonia con le direttive politiche nazionali e regionali, ĆØ facoltato di intervenire presso le sedi piĆ¹ opportune per una piĆ¹ immediata difesa degli interessi degli associati.

Art. 21 bis Commissariamento.

Qualora la Delegazione provinciale adotti una linea politica e sindacale palesemente difforme da quella deliberata dai competenti Organi della Fiavet Sicilia, in caso di morositĆ  persistenti nel pagamento del contributo o di altri adempimenti amministrativi, in caso che il numero degli associati nella provincia sia inferiore a 10, il Presidente regionale, su conforme parere del Consiglio regionale, puĆ² deliberare il Commissariamento della Delegazione Provinciale e nominare un commissario. Il provvedimento comporta la decadenza di tutti gli organi direttivi della Delegazione commissariata e lā€™assunzione del Commissario di tutti i poteri ordinari e straordinari fino allā€™elezione dei nuovi organi. Il Commissario partecipa al Consiglio regionale senza diritto al voto.

Art. 22 ā€“ Gruppi di Lavoro:

I gruppi di Lavoro fanno parte integrante dellā€™organizzazione a livello regionale e sono istituiti in numero di 5 con le seguenti denominazioni:

Ā· Gruppo di Lavoro Tour Operator Incoming;

Ā· Gruppo di Lavoro Tour Operator Outgoing;

Ā· Gruppo di Lavoro Turismo scolastico;

Ā· Gruppo di Lavoro Abusivismo.

Ā· Gruppo Trave Agent.

Allā€™atto dellā€™adesione, la singola Impresa indica la tipologia di attivitĆ  prevalente e viene conseguentemente iscritta al gruppo di lavoro di riferimento. I Gruppi di lavoro sono privi di autonomia Giuridica, non hanno rilevanza esterna, configurandosi quali articolazioni interne dellā€™Associazione, ed operano al fine di valorizzare le specificitĆ  professionali dellā€™attivitĆ  delle Imprese associate.

Altri gruppi di lavoro possono essere costituiti su conforme delibera del Consiglio regionale purchĆ© riflettano gli interessi di attivitĆ  omogenee derivanti dallā€™adesione alla Associazione delle Imprese Turistiche di cui al precedente art. 4.

Il Presidente nomina direttamente il coordinatore regionale di ciascun gruppo di lavoro e puĆ² procedere alla revoca e/o sostituzione soltanto su parere conforme del Consiglio regionale. Ove, successivamente allā€™approvazione da parte del Consiglio Nazionale, venga riscontrata una contraddizione o incompatibilitĆ  tra le previsioni dei Regolamenti dei Gruppi di Lavoro e quelle dello Statuto o del Regolamento della Federazione, questi ultimi prevalgono e vengono automaticamente applicati.

Altri Gruppi di Lavoro possono essere costituiti su conforme delibera del Consiglio Nazionale e la cui disciplina sarĆ  stabilita in apposito regolamento. Possono, altresƬ, essere costituiti altri gruppi di lavoro purchĆ© riflettano gli interessi di attivitĆ  omogenee derivanti dallā€™adesione allā€™Associazione delle Imprese Turistiche di cui al precedente art. 4.

Art. 23 – Collegio dei Revisori:.

Il Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti, ĆØ nominato dallā€™Assemblea dei Soci.

Ad esso compete il compito di esaminare la gestione amministrativa dellā€™Associazione in ogni suo aspetto riferendone ā€“ con analisi critica ā€“ allā€™Assemblea dei Soci almeno una volta allā€™anno.

Il Collegio puĆ² prendere visione di tutti i conti e documenti contabili delle Associazione. La carica di membro del Collegio dei Revisori ĆØ incompatibile con qualsiasi altra carica allā€™interno dellā€™Associazione. Il mandato ĆØ quinquennale e, in caso di impedimento, dimissioni o morte di uno o piĆ¹ dei suoi membri, si procede alla sostituzione seguendo lā€™ordine dei voti riportati nellā€™ultima Assemblea elettiva dei soci. I revisori possono partecipare, senza diritto di voto al Consiglio Regionale.

Art. 24 – Comitato dei Probiviri:

Il Comitato dei Probiviri dellā€™Associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti, ĆØ nominato dallā€™Assemblea dei Soci con particolare riguardo allā€™esperienza ed al giudizio personale e professionale dei candidati. Ad esso sono affidati lā€™esame e la risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte tra i soci oppure tra questi e lā€™Associazione.

Le decisioni prese dal Comitato dei Probiviri verranno portate al Consiglio Regionale, il quale, in conformitĆ  allā€™art. 8 dello Statuto sociale prenderĆ  le decisioni piĆ¹ opportune. Il presente articolo ha valore di clausola arbitrale.

Lā€™incarico di Probiviro ĆØ incompatibile con qualsiasi altro incarico nellā€™Associazione.

I probiviri possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale. Il mandato ĆØ quinquennale e, in caso di impedimento, dimissioni o morte di uno o piĆ¹ dei suoi membri, si procede alla sostituzione seguendo lā€™ordine dei voti riportati nellā€™ultima Assemblea elettiva dei Soci.

Il Comitato dei Probiviri riceve ogni cinque anni, in concomitanza delle Assemblee Generali Elettive, almeno venti giorni prima della scadenza elettorale fissata le candidature a Presidente Regionale dellā€™Associazione.

Tali candidature aperte a tutti gli Associati conterranno lā€™elenco completo dei componenti la Giunta Regionale scelta da ogni candidato ed il programma politico ed operativo previsto.

Il Comitato trasmetterĆ  alla Segreteria Generale tutte le candidature ed i programmi ricevuti ed escluderĆ  dā€™ufficio quelle pervenute oltre i termini o non conformi al presente Statuto.

Art. 25 – Commissioni di studio:

Le commissioni possono essere permanenti e straordinarie ed i membri vengono nominati direttamente dalla Giunta Regionale fra gli Associati. Le commissioni che hanno il compito di ricerca e studio sono composte da un minimo di tre membri. I responsabili delle commissioni possono partecipare, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.

TITOLO VI: DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE

Art. 26 – Cariche sociali:

Tutte le cariche sono gratuite. Il Consiglio Regionale ha facoltĆ  di riconoscere rimborsi di spese per gli incarichi ā€“ anche specifici – affidati nellā€™interesse dellā€™Associazione. Il Socio dellā€™Associazione che perda tale qualifica, decade immediatamente da qualsiasi carica ricoperta nellā€™ambito e per mandato dellā€™Associazione stessa.

Art. 27 – Segreteria e Segretario Generale:

Per la pratica attuazione di ogni atto, lā€™Associazione si puĆ² avvalere di personale dipendente che costituisce la segreteria. La Segreteria ĆØ retta da un Segretario Generale o da un Direttore di Segreteria o da un consulente, anche non dipendente, che risponde alla Giunta Esecutiva e al Presidente del regolare ed ordinario svolgimento del lavoro e dellā€™Amministrazione. Alla Segreteria e al Segretario Generale ĆØ affidata lā€™esecuzione di tutti i compiti che verranno loro assegnati. Il Segretario Generale svolge le funzioni di Segretario della Giunta e del Consiglio.

TITOLO VII: SCIOGLIMENTO DELLā€™ASSOCIAZIONE

Art. 28 – Motivazioni:

Lā€™Associazione puĆ² sciogliersi quando si sia reso impossibile il raggiungimento degli scopi associativi, o quando almeno due terzi degli associati, riuniti in Assemblea straordinaria, esprimono voto favorevole allo scioglimento. Per tale delibera si esige la presenza almeno dei due terzi del numero totale dei soci effettivi. In caso di scioglimento dellā€™Associazione, il patrimonio viene devoluto secondo le norme stabilite nellā€™art. 31 del Codice Civile, previa liquidazione degli impegni finanziari.

 

NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto entrerĆ  in vigore con lā€™assemblea straordinaria delā€¦ā€¦ā€¦ā€¦ le modifiche apportate in merito alla durata delle cariche degli organismi dellā€™associazione ed alla loro rieleggibilitĆ , si applicheranno ex novo dallā€™entrata in vigore sopra prevista senza tener conto di eventuali precedenti periodi di cariche svolte in vigenza dello statuto precedente